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Sez. 5, Sentenza n. 46197 del 06/10/2003 Ud. (dep. 02/12/2003) Rv. 226901 - 01

ARMI - ARMI DA TAGLIO | Coltello a serramanico - Mancanza dello scatto - Lama semplicemente ripieghevole nel manico - Arma propria - Reato di cui all'art. 697 cod. pen. - Esclusione - Arma impropria - Reato di cui all' art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110 - Configurabilità.
Stato
decisa il 2003-10-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226901-01

ARMI - ARMI DA TAGLIO

In materia di armi bianche, un coltello a serramanico non a scatto, con lama pieghevole azionabile con manovra manuale, non rientra nella categoria delle armi proprie, la cui detenzione è punita ai sensi dell'art. 697 cod. pen., ma è qualificabile come arma impropria - la cui destinazione naturale non è l'offesa alla persona -, il cui porto fuori della propria abitazione non sorretto da giustificato motivo è comunque punito con la sanzione prevista dall'art. 4 comma terzo legge 18 aprile 1975 n. 110.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 697 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)