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Sez. L, Sentenza n. 5778 del 12/04/2012 (Rv. 622269 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Pensioni ai superstiti - "Miglioramenti" riassorbibili ex art. 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995 - Nozione - "Aumenti" per perequazione automatica - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622269-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE

In tema di pensioni ai superstiti, l'art. 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995, nell'introdurre un regime deteriore rispetto alla piena cumulabilità coi redditi del beneficiario, ha disposto per le pensioni in godimento (fatte salve in quanto più favorevoli), il riassorbimento sui futuri "miglioramenti", dovendosi intendere in tale nozione solo gli incrementi reali della prestazione e non anche gli "aumenti" per perequazione automatica, che sono invece meri recuperi dell'adeguamento al costo della vita.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 41 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)