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Sez. L, Sentenza n. 209 del 11/01/2000 (Rv. 532774 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Perequazione automatica - Struttura normativa - Componente essenziale della pensione - Configurazione - Oggetto di un autonomo diritto - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2000-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532774-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE

La struttura normativa della perequazione automatica delle pensioni - secondo la quale la perequazione è un meccanismo di rivalutazione del trattamento pensionistico che opera automaticamente a scadenze e secondo regole determinate "ex ante" al realizzarsi di determinati fenomeni macroeconomici (come l'inflazione e l'aumento dei livelli salariali) - induce a ritenere che gli "scatti" perequativi periodici costituiscano una componente essenziale della pensione e una parte integrante di essa e non l'oggetto di un diritto autonomo e concettualmente distinto da quello concernente il trattamento previdenziale. Ne consegue che il termine di decadenza (sostanziale) previsto dall'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come interpretato dall'art. 6 del D.L. n. 103 del 1991, convertito in legge n. 166 del 1991, non può trovare applicazione allorché la domanda giudiziale sia volta ad ottenere non già il diritto alla prestazione previdenziale in sè considerata ma solo l'adeguamento dell'importo della medesima; in tal caso, pertanto, la pretesa non soggiace ad altro limite temporale che non sia quello dell'ordinaria prescrizione decennale.

Riferimenti normativi: Legge 03/06/1975 num. 160 art. 10 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 19 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 6 CORTE COST., Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)