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Sez. 6, Sentenza n. 784 del 24/11/1995 Ud. (dep. 26/01/1996) Rv. 204116 - 01

Reo - Concorso di persone nel reato - Circostanze attenuanti - Partecipazione di minima importanza al reato | Traffico internazionale di stupefacenti - Reclutamento del corriere - Funzione di corriere - Sussistenza dell'attenuante - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-11-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204116-01

Reo - Concorso di persone nel reato - Circostanze attenuanti - Partecipazione di minima importanza al reato

Per integrare la circostanza attenuante della minima importanza nella partecipazione al reato (art. 114 cod. pen.) non basta una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, ma è necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso: ciò non può dirsi allorché il contributo prestato abbia facilitato il compimento dell'attività criminosa (nella specie, garantendo la fuoriuscita da uno Stato estero e l'introduzione in altri Paesi della droga illecitamente acquistata). Ne consegue, in materia di traffico di stupefacenti, che l'individuazione e il reclutamento dei corrieri da parte di un imputato e lo svolgimento di tale ruolo da parte di altro imputato non può ritenersi contributo di minima partecipazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 114 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)