Sez. 4, Sentenza n. 3283 del 30/10/1975 Ud. (dep. 12/03/1976) Rv. 132770 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE STIPULATO DA PERSONA DIVERSA DALL'IMPUTATO - RISARCIMENTO EFFETTUATO DALL'ISTITUTO ASSICURATORE - APPLICABILITA DELL'ATTENUANTE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI REATO COLPOSO DA CIRCOLAZIONE VEICOLARE. *
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE STIPULATO DA PERSONA DIVERSA DALL'IMPUTATO - RISARCIMENTO EFFETTUATO DALL'ISTITUTO ASSICURATORE - APPLICABILITA DELL'ATTENUANTE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI REATO COLPOSO DA CIRCOLAZIONE VEICOLARE. *
L'attenuante di cui al n 6 dell'art 62 cod pen, avendo natura squisitamente soggettiva, non e applicabile a chi non abbia fatto alcun sacrificio economico per soddisfare l'esigenza del risarcimento del danno dell'offeso; pertanto la sua concessione e inammissibile quando il risarcimento sia stato effettuato da istituto assicurato in forza di contratto stipulato con persona diversa dall'imputato. (fattispecie in tema di omicidio colposo commesso da conducente di autovettura di proprieta di persona diversa, la quale aveva provveduto alla stipula del contratto di Assicurazione).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)