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Sez. 5, Sentenza n. 8120 del 30/03/1978 Ud. (dep. 22/06/1978) Rv. 139435 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - DANNO DERIVANTE DA CIRCOLAZIONE DI AUTOVEICOLI - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - RISARCIMENTO DA PARTE DELLA ASSICURAZIONE - APPLICAZIONE DELL'ATTENUANTE.*
Stato
decisa il 1978-03-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/139435-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - DANNO DERIVANTE DA CIRCOLAZIONE DI AUTOVEICOLI - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - RISARCIMENTO DA PARTE DELLA ASSICURAZIONE - APPLICAZIONE DELL'ATTENUANTE.*

In caso di danni prodotti da autoveicoli, l'attenuante del risarcimento del danno e applicabile anche quando il danno sia stato riparato dall'istituto assicuratore per conto dell'imputato, e cio anche a seguito della legge 24 dicembre 1969, n 990, che impone l'Obbligo dell'Assicurazione degli autoveicoli per la responsabilita civile verso terzi. (la Cassazione, nel respingere la tesi contraria, fondata sul rilievo che l'Assicurazione predetta costituisce, a seguito della legge citata, un Obbligo penalmente sanzionato e non un atto volontario di previdenza, ha osservato che l'Obbligo dell'Assicurazione attiene unicamente alla stipulazione del relativo contratto prima del verificarsi del fatto lesivo, mentre lo stato soggettivo, cui l'art 62 n 6, prima parte, cod pen ricollega la possibilita di concedere l'attenuante, ricorre egualmente quando il responsabile, nel denunciare il sinistro e nel richiedere all'Assicurazione di adempiere in via stragiudiziale l'obbligazione dedotta nel contratto medesimo, dimostra l'intento di riparare il danno cagionato; con la conseguenza che, anche in tal caso, il comportamento del reo assume i connotati caratteristici di un ravvedimento volto ad eliminare, prima del giudizio, uno degli effetti prodotti dalla sua Azione antigiuridica). (V mass n 132770; (V mass n 128100; (V mass n 123005; (contra mass n 131020).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)