Sez. L, Sentenza n. 2559 del 04/05/1979 (Rv. 398891 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - COSTITUZIONE DELL'APPELLANTE - FORMA - DEPOSITO DEL FASCICOLO DI PARTE E DELLA SENTENZA IMPUGNATA - NECESSITA - ESCLUSIONE - OMISSIONE - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - COSTITUZIONE DELL'APPELLANTE - FORMA - DEPOSITO DEL FASCICOLO DI PARTE E DELLA SENTENZA IMPUGNATA - NECESSITA - ESCLUSIONE - OMISSIONE - CONSEGUENZE.*
Nel nuovo rito delle controversie di lavoro di cui alla legge 11 agosto 1973 n 533, la Costituzione dell'appellante richiede il solo deposito del ricorso presso la cancelleria del tribunale e non anche il deposito del fascicolo di parte e della sentenza impugnata. Pertanto, il mancato deposito di questi ultimi, ancorche necessari in relazione ai motivi del gravame, non comporta l'improcedibilita dell'appello, ma puo solo determinare il rigetto nel merito della impugnazione, per difetto di prova, sempreche i documenti occorrenti al suo accoglimento non siano gia acquisiti attraverso il fascicolo d'ufficio o quello dell'appellato. (Conf 3791/76, mass n 382488).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 436, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)