Sez. L - , Sentenza n. 21541 del 20/08/2019 (Rv. 654816 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE | Obbligazione contributiva - Maggior reddito accertato in sede di verifica dell’Agenzia delle Entrate - Valore presuntivo - Conseguenze - Definizione concordata dalla lite tributaria - Irrilevanza - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE
In tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali per omesso versamento di contributi "a percentuale", il maggior reddito accertato dall'Agenzia delle Entrate in sede di verifica assume valore presuntivo suscettibile di divenire definitivo in mancanza di contestazione da parte dell'interessato, a nulla rilevando l'accettazione del condono tributario ex art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. in l. n. 111 del 2011, avente natura deflattiva esclusivamente del contenzioso fiscale.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 39 com. 12 CORTE COST., Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 462 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)