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Sez. 4, Sentenza n. 11200 del 09/07/1982 Ud. (dep. 25/11/1982) Rv. 156317 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - DISTANZA DI SICUREZZA TRA VEICOLI - SCOPO DELLA DISPOSIZIONE - EVITARE TAMPONAMENTI E ALTRE SITUAZIONI DI PERICOLO - FATTISPECIE: COLLISIONE LATERALE.*
Stato
decisa il 1982-07-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/156317-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - DISTANZA DI SICUREZZA TRA VEICOLI - SCOPO DELLA DISPOSIZIONE - EVITARE TAMPONAMENTI E ALTRE SITUAZIONI DI PERICOLO - FATTISPECIE: COLLISIONE LATERALE.*

L'Obbligo di rispettare la distanza di sicurezza, ai sensi dello art. 107 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, che presuppone la marcia di veicoli in colonna, va riferito non solo alla possibilità di tamponamenti, nella eventualità di un improvviso arresto del veicolo che precede, ma anche ad altre situazioni di pericolo di collisione, anche laterale, quando la marcia in colonna dei veicoli che precedono diventi anomala per una qualsiasi ragione che rientri nei limiti della prevedibilità. (fattispecie relativa a collisione laterale tra motovespe che marciavano in colonna). (V mass n 148443; (V mass n 152679; (V mass n 152965).*

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 107, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 107

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)