Sez. 4, Sentenza n. 3501 del 16/03/1981 Ud. (dep. 17/04/1981) Rv. 148443 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - DISTANZE DI SICUREZZA TRA VEICOLI - FINALITA DELLE NORME - INCIDENTE STRADALE VERIFICATOSI PER MANCANZA DI SEGNALAZIONE DA PARTE DEL VEICOLO CHE PRECEDE - COLLISIONE COL VEICOLO CHE SEGUE - VALUTAZIONE DEL GIUDICE - NECESSITA DI VALUTAZIONE IN ORDINE AL COMPORTAMENTO DEL CONDUCENTE DEL PRIMO VEICOLO.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - DISTANZE DI SICUREZZA TRA VEICOLI - FINALITA DELLE NORME - INCIDENTE STRADALE VERIFICATOSI PER MANCANZA DI SEGNALAZIONE DA PARTE DEL VEICOLO CHE PRECEDE - COLLISIONE COL VEICOLO CHE SEGUE - VALUTAZIONE DEL GIUDICE - NECESSITA DI VALUTAZIONE IN ORDINE AL COMPORTAMENTO DEL CONDUCENTE DEL PRIMO VEICOLO.*
La norma, che fa Obbligo al conducente di un veicolo che segue di mantenere una distanza di sicurezza dal veicolo che precede, ha lo scopo di ovviare a tutte le eventualita di pericolo che possano delinearsi durante il normale flusso della circolazione. Pertanto, nel caso di collisione col veicolo che precede a causa del cambiamento di direzione senza la tempestiva segnalazione, l'evento non e posto senz'altro a carico del conducente che segue per l'inosservanza da parte sua della distanza di sicurezza, ma il giudice e tenuto a valutare il comportamento del conducente del primo veicolo.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Cod. Strada art. 106 com. 1, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 106 com. 1 CORTE COST., Cod. Strada art. 106 com. 2, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 106 com. 2 CORTE COST., Cod. Strada art. 107, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 107
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)