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Sez. 5, Sentenza n. 4340 del 25/03/2003 (Rv. 561370 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE | INVIM straordinaria ex art. 1 del D.L. n. 299 del 1991 - Criterio di valutazione automatica - Rendita catastale in corso di rettifica a seguito di precedente denuncia di variazione della consistenza dell'immobile - Applicabilità della vecchia rendita - Esclusione - Applicabilità della rendita aggiornata - Configurabilità - Nuova richiesta di valutazione col criterio automatico - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561370-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE

In tema di INVIM straordinaria, ex art. 1 del D.L. 13 settembre 1991, n. 299 (convertito, con modificazioni, nella legge 18 novembre 1991, n. 363), qualora il contribuente abbia, in epoca precedente alla dichiarazione, presentato denuncia di variazione della consistenza dell'immobile con contestuale richiesta di attribuzione della nuova rendita catastale, ma questa non sia stata ancora attribuita al momento della dichiarazione, si rende nondimeno applicabile, ai fini del criterio automatico di valutazione previsto dal comma 8 del citato art. 1 del D.L. n. 299 del 1991, la rendita catastale aggiornata, senza necessità, peraltro, da parte del contribuente, di una nuova richiesta di valutazione automatica, atteso che questa deve considerarsi implicitamente contenuta nella denuncia di variazione delle caratteristiche dell'immobile (e nella contestuale richiesta di attribuzione della nuova rendita) a suo tempo presentata.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/09/1991 num. 299 art. 1 CORTE COST., Legge 18/11/1991 num. 363 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)