Sez. 5, Sentenza n. 8983 del 16/04/2007 (Rv. 598185 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE | INVIM straordinaria - Denuncia con richiesta di valutazione automatica ex art. 1 del d.l. n. 299 del 1991 - Rendita catastale in corso di attribuzione a seguito di denuncia di variazione della consistenza dell'immobile - Ordinario potere di accertamento - Preclusione - Maggiore imposta eventualmente determinata - Avviso di liquidazione - Legittimità - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE
In tema di INVIM straordinaria, la denuncia del contribuente con richiesta di valutazione automatica dell'immobile in base ad una rendita non ancora attribuita, ai sensi dell'art. 1 del d.l. 13 settembre 1991, n. 299, convertito nella legge 18 novembre 1991, n. 363, preclude l'esercizio dell'ordinario potere di accertamento, dovendo l'ufficio finanziario - nell'ipotesi in cui, a seguito dell'attribuzione della rendita, il calcolo conduca ad un valore tabellare maggiore di quello dichiarato - limitarsi a richiedere, mediante avviso di liquidazione, la maggiore imposta determinata mediante calcolo automatico. Se, infatti, dal ritardo dell'amministrazione nell'attribuzione della rendita non può derivare uno svantaggio per il contribuente che abbia tempestivamente denunciato una modificazione dell'immobile (come nella specie, in cui a seguito di ristrutturazione era stata presentata istanza di variazione catastale), neppure, d'altro canto, in casi siffatti può derivare al contribuente un ingiusto vantaggio, consistente nell'ancorare la valutazione automatica richiesta ad una rendita da esso stessa riconosciuta non più attuale.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/09/1991 num. 299 art. 1 CORTE COST., Legge 18/11/1991 num. 363 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)