Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 6064 del 09/03/2017 (Rv. 643330 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Comproprietario "pro indiviso" di un immobile - Imposta dovuta - Limiti - Rilevanza dell'esercizio di poteri gestori e di amministrazione dell'intero immobile - Esclusione - Fondamento
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di ICI, nel caso di comproprietà dell'immobile, l'imposta è dovuta dal comproprietario nei limiti della sua quota, senza che possa assumere alcun rilievo l'eventuale esercizio, da parte sua, di poteri gestori e di amministrazione dell'intero immobile, atteso che gli artt. 1, comma 2, e 3, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992 riferiscono il possesso, quale presupposto del tributo, alla titolarità del diritto di proprietà del cespite, prescindendo completamente, nella configurazione dell'elemento oggettivo dello stesso presupposto, dalla fruttuosità, o non, del bene.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 1 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 3 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 10 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)