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Sez. 4, Sentenza n. 7238 del 26/03/1981 Ud. (dep. 18/07/1981) Rv. 149869 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONI - PARTE CIVILE - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - TERMINI - NOTIFICAZIONE - DELLA DICHIARAZIONE NEI TERMINI PREVISTI - NOTIFICAZIONE ALL'IMPUTATO - PROVE DELLA NOTIFICAZIONE - MANCANZA DELLE PROVE DELL'AVVENUTA NOTIFICAZIONE - INAMMISSIBILITÀ EX ART. 207 PRIMO COMMA COD. PROC. PEN. - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1981-03-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/149869-01

IMPUGNAZIONI PENALI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONI - PARTE CIVILE - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - TERMINI - NOTIFICAZIONE - DELLA DICHIARAZIONE NEI TERMINI PREVISTI - NOTIFICAZIONE ALL'IMPUTATO - PROVE DELLA NOTIFICAZIONE - MANCANZA DELLE PROVE DELL'AVVENUTA NOTIFICAZIONE - INAMMISSIBILITÀ EX ART. 207 PRIMO COMMA COD. PROC. PEN. - SUSSISTENZA.*

Qualora dagli Atti processuali risulti in modo non equivoco che la dichiarazione di impugnazione della parte civile sia stata formulata nelle forme e nei termini di rito avanti al competente cancelliere e sia stata notificata al P.m., ma manchi del tutto la prova che tale dichiarazione sia stata, entro il termine tassativo di tre giorni, notificata all'imputato, sussiste la causa di inammissibilità della impugnazione specificamente indicata all'art. 207 primo comma cod. proc. pen. con la dizione "non sono state eseguite le notificazioni stabilite a pena di decadenza".*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 207 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)