Sez. L, Sentenza n. 8311 del 24/07/1991 (Rv. 473310 - 01)
Competenza civile - Regolamento di competenza - Conflitto (regolamento d'ufficio) | Declaratoria d'incompetenza per valore del primo giudice - Competenza di quest'ultimo "ratione materiae" secondo il secondo giudice - Regolamento d'ufficio - Ammissibilità.
Competenza civile - Regolamento di competenza - Conflitto (regolamento d'ufficio)
La richiesta di ufficio del regolamento di competenza ai sensi dell'art. 45 cod. proc. civ. è ammissibile anche quando il primo giudice si sia dichiarato incompetente per valore, ove il secondo giudice ritenga che all'altro la competenza spetti "ratione materiae", in quanto la dichiarazione d'incompetenza per valore presuppone necessariamente l'esclusione della competenza per materia.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)