Sez. 3, Sentenza n. 4966 del 18/05/1998 (Rv. 515553 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO | Rimessione dal giudice dell'esecuzione al Tribunale, "ratione valoris" - Ordinanza - Natura di sentenza - Credito originato da rapporto rientrante nell'art. 409 cod. proc. civ. - Competenza per materia del Pretore, giudice del lavoro - Implicita declinatoria - Sussistenza - Conseguenze - Regolamento d'ufficio del Tribunale - Ammissibilità.
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO
Il Tribunale, al quale è stata rimessa "ratione valoris", con ordinanza avente natura di sentenza, la controversia per l'accertamento dell' obbligo del terzo, sorta nel corso del giudizio di espropriazione mobiliare presso terzi, può sollevare conflitto di competenza ai sensi dell' art. 45 cod. proc. civ. se ritiene che essa appartiene alla competenza per materia del Pretore, in qualità di giudice del lavoro, per la natura del credito, originato da uno dei rapporti previsti dall' art. 409 cod. proc. civ. perché la declinatoria di competenza per valore presuppone l' esclusione della competenza per materia.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 131 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)