Sez. U - , Ordinanza n. 19654 del 24/07/2018 (Rv. 649978 - 01)
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Imposta di soggiorno - Obbligo del gestore della struttura ricettiva di riscossione e versamento al Comune - Giurisdizione della Corte dei Conti - Fondamento.
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE
In tema di imposta di soggiorno, tra il gestore della struttura ricettiva (o "albergatore") ed il Comune si instaura un rapporto di servizio pubblico con compiti eminentemente contabili, che implicano il maneggio di denaro pubblico. Ne consegue che ogni controversia intercorrente con l'ente impositore avente ad oggetto la verifica dei rapporti di dare e avere, e il risultato finale di tali rapporti, dà luogo ad un giudizio di conto, sul quale sussiste, pertanto, la giurisdizione della Corte dei Conti.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 4, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)