Sez. 1, Sentenza n. 17339 del 17/11/2003 (Rv. 568209 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CALCOLO - DAL CONFINE | Costruzioni illegittime - Esonero dall'obbligo delle distanze legali - Configurabilità - Esclusione - Sanatoria degli abusi edilizi - Effetti di natura pubblicistica - Sussistenza - Rilevanza nei rapporti fra privati - Esclusione.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CALCOLO - DAL CONFINE
L'obbligo di rispettare le distanze legali - previste per le costruzioni legittime dagli strumenti urbanistici non soltanto a tutela dei proprietari frontisti ma anche per finalità di pubblico interesse - deve essere rispettato a maggior ragione nel caso di costruzioni abusive, anche se sia intervenuta la relativa sanatoria amministrativa, i cui effetti sono limitati al campo pubblicistico e non pregiudicano i diritti dei terzi. Ne consegue che anche colui il quale abbia costruito abusivamente possa pretendere che l'altro fabbricato, pure eseguito illegittimamente, sia ridotto a distanza legale o, se del caso, abbattuto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 39 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)