Sez. 2, Sentenza n. 10850 del 30/10/1998 (Rv. 520241 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - IN GENERE | Distanze dal confine, in zona a verde pubblico, stabilite per manufatti a scopo sportivo e ludico - Obbligo di osservanza per costruzione, illegittima e abusiva, a scopo residenziale privato - Sussistenza - Diritto del vicino alla riduzione in pristino - Configurabilità - Costruttore anch' esso abusivo - Irrilevanza - Ragioni.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - IN GENERE
L'obbligo di rispettare una determinata distanza dal confine, imposta dal piano regolatore per i manufatti destinati allo svago e allo sport in una zona destinata a verde pubblico - quali ad esempio chioschi, bar, impianti sportivi - sussiste anche per la costruzione ad uso residenziale privato, perché a maggior ragione la costruzione assolutamente illegittima e abusiva deve rispettare le finalità pubbliche sottese alla norma regolamentare "de qua", con conseguente diritto del vicino, pur se anch'esso costruttore abusivo, di ottenerne la demolizione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)