Sez. 6, Sentenza n. 30841 del 01/07/2026 Ud. (dep. 12/08/2026) Rv. 290465-01
PENA - APPLICAZIONE - IN GENERE | Pene sostitutive di pene detentive brevi - Giudizio di appello non soggetto alla disciplina transitoria prevista dalla cd. "riforma Cartabia" - Richiesta formulata per la prima volta in appello - Ammissibilità - Condizioni - Consenso dell’imputato - Manifestazione personale o a mezzo di procuratore speciale - Necessità - Difensore privo di procura speciale e imputato assente in udienza - Obbligo del giudice di pronunciarsi - Esclusione.
PENA - APPLICAZIONE - IN GENERE
In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, la richiesta di applicazione, nelle impugnazioni non soggette alla disciplina transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, può essere formulata per la prima volta in appello, con l'atto di gravame o con motivi nuovi, anche dal difensore privo di procura speciale, fermo restando che il consenso dell'imputato deve essere manifestato personalmente o a mezzo di procuratore speciale, sicché, in mancanza di tale consenso e in assenza dell'imputato all'udienza in cui il difensore reitera la richiesta, il giudice di appello non è tenuto a pronunciarsi sulla sostituzione.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598 bis com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598 bis com. 4, Cod. Pen. art. 20 bis, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 71 com. 1 lett. F CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 95 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)