Sez. 6, Sentenza n. 9154 del 30/01/2025 Ud. (dep. 05/03/2025) Rv. 287702-01
PENA - APPLICAZIONE - IN GENERE | Pene sostitutive delle pene detentive brevi - Giudizio di appello celebrato in presenza - Consenso alla sostituzione nel termine di cui all'art. 598-bis, comma 4-bis, cod. proc. pen. - Sufficienza - Esclusione - Motivo di appello - Necessità.
PENA - APPLICAZIONE - IN GENERE
In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, la facoltà attribuita all'imputato, dall'art. 598-bis, comma 4-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. z), n. 3), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, di esprimere il consenso alla sostituzione della pena fino alla data dell'udienza partecipata, non fa venir meno la necessità che la questione sia devoluta alla corte di appello attraverso specifico motivo di gravame, con l'atto di impugnazione principale o con i motivi nuovi. (Fattispecie non regolata "ratione temporis" dalla disciplina transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).
Cod. Pen. art. 20 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598 bis com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598 bis com. 4, Decreto Legisl. 19/03/2024 num. 31 art. 2 com. 1 lett. Z), Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 95 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)