Sez. 1, Sentenza n. 35187 del 10/07/2002 Ud. (dep. 21/10/2002) Rv. 222518 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - CONSULENTE TECNICO - IN GENERE | Facoltà - Controesame del perito - Sussistenza - Esclusione - Ragione.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - CONSULENTE TECNICO - IN GENERE
Non è data ai consulenti tecnici la facoltà di controesame dei periti, giacché l'art. 501, comma 1, cod. proc. pen., in tema di esame dei periti e dei consulenti tecnici, rinvia alle disposizioni sull'esame dei testimoni in quanto applicabili e queste ultime non prevedono alcuna forma di controesame dei testi tra di loro (e il consulente è equiparato al testimone), ma soltanto la possibilità che essi siano posti a confronto e che siano loro rivolte domande dal pubblico ministero, nonché dai difensori delle parti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 230, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 230, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 501, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 501
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)