diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1994 del 10/07/1973 (Rv. 365124 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - CONCLUSIONI DEL PM E DELLE PARTI - MANCATA INDICAZIONE - NULLITA DELLA DECISIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1973-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365124-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - CONCLUSIONI DEL PM E DELLE PARTI - MANCATA INDICAZIONE - NULLITA DELLA DECISIONE - CONDIZIONI.*

L'omissione, totale o parziale, delle conclusioni delle parti nella epigrafe della sentenza non e causa di nullita della sentenza stessa se non quando quella omissione denunzi, in concreto, un difetto di attivita da parte del giudice, nel senso che alla trascrizione formalmente omessa corrisponda la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ovvero la mancata pronunzia su un capo di domanda; il quale difetto di attivita e, peraltro, da escludere, non soltanto quando dalla motivazione risulti che il giudice abbia portato il proprio esame sul contenuto delle conclusioni non trascritte, ma anche quando egli abbia fondato la sua decisione su altri elementi, i quali implichino che le conclusioni omesse, anche se trascritte ed esaminate, sarebbero state disattese. (V 2797/71, mass n 353989; 2766/71, mass n 353939).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)