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Sez. 3, Sentenza n. 2766 del 08/10/1971 (Rv. 353939 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - TRASCRIZIONE DELLE CONCLUSIONI - OMISSIONE, INCOMPLETEZZA O ERRONEITA - NULLITA DELLA SENTENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1971-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353939-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - TRASCRIZIONE DELLE CONCLUSIONI - OMISSIONE, INCOMPLETEZZA O ERRONEITA - NULLITA DELLA SENTENZA - CONDIZIONI.*

L'omessa, incompleta od erronea trascrizione delle conclusioni delle parti nell'intestazione della sentenza produce la nullita solo quando le conclusioni non siano state esaminate in modo da determinare la Mancanza di una decisione sulle domande, eccezioni o deduzioni non trascritte. Qualora, invece, risulti dalla motivazione della sentenza che le conclusioni siano state esaminate e disattese, sia pure soltanto per implicito non si verifica alcuna nullita.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)