Sez. L, Sentenza n. 2851 del 09/02/2006 (Rv. 587927 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - IN GENERE | Costituzione di P.C. - Sentenza penale di assoluzione ex art. 530, secondo comma, cod.proc.civ. - Efficacia nei giudizi civili - Condizioni e limiti - Fattispecie in tema di licenziamento disciplinare di dipendente bancario.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - IN GENERE
Anche in caso di intervenuta costituzione di P.C., l'efficacia vincolante della sentenza penale nel processo civile riguarda esclusivamente l'accertamento (positivo o negativo) in ordine ai fatti oggetto di quel giudizio, con la conseguenza che, una volta che il suddetto accertamento non si sia reso possibile per insufficienza probatoria, la sentenza penale di assoluzione derivante da dubbio sulla sussistenza di uno degli elementi (materiale o psicologico) integratori del fatto, coordinandosi nel giudizio civile col principio dell'onere della prova, comporta solo l'effetto di precludere alla parte interessata la possibilità di provare la sussistenza di tale elemento.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, a fronte di una sentenza penale di assoluzione di un dipendente di banca dal reato di appropriazione indebita continuata per mancanza della prova dell'accordo con i clienti che sarebbero stati da lui favoriti, aveva ritenuto che in ordine ad ogni altro aspetto della condotta del bancario integrante l'inadempimento contestatogli non vi fossero vincoli derivanti dalla sentenza penale, ed anzi che quest'ultima avesse nella sostanza confermato le sussistenza di varie anomalie nella condotta del lavoratore, che ben potevano spiegare rilevanza sotto il profilo disciplinare.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)