Sez. L, Sentenza n. 10709 del 27/10/1998 (Rv. 520150 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - IN GENERE | Sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione - Efficacia nei giudizi civili - Condizioni - Costituzione della persona offesa o danneggiata come parte civile - Necessità - Sentenza penale di assoluzione ai sensi dell'art. 530 comma secondo cod. proc. pen. - Effetti nel giudizio civile.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - IN GENERE
A norma dell'art. 654 cod. proc. pen., alla sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione può riconoscersi nel giudizio civile efficacia di giudicato nei confronti della persona offesa o danneggiata dal reato solo se questa si sia costituita parte civile nel processo penale, dovendosi, in caso contrario, ritenere che la suddetta sentenza penale costituisca per il giudice civile solo un elemento di valutazione non vincolante; peraltro, anche in caso di intervenuta costituzione di parte civile, l'efficacia vincolante della sentenza penale nel processo civile riguarda esclusivamente l'accertamento (positivo o negativo) in ordine ai fatti oggetto di quel giudizio, con la conseguenza che, una volta che il suddetto accertamento non si sia reso possibile per insufficienza probatoria, la sentenza penale di assoluzione derivante da dubbio sulla sussistenza di uno degli elementi (materiale o psicologico) integratori del fatto, coordinandosi nel giudizio civile col principio dell'onere della prova, comporta solo l'effetto di precludere alla parte interessata la possibilità di provare la sussistenza di tale elemento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto la legittimità del licenziamento irrogato a lavoratore il quale, per i medesimi fatti addebitatigli come giusta causa di licenziamento, era stato assolto in sede penale ai sensi dell'art. 530 capoverso cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 530 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 654
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)