Sez. 3, Sentenza n. 3727 del 09/03/2012 (Rv. 621654 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Presupposti - Riferibilità ad area destinata ad uso agricolo - Necessità - Esercitabilità del relativo diritto con riguardo ad aree destinate a rispetto cimiteriale - Esclusione - Fondamento.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE
Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione in materia agraria, non è rilevante la contrapposizione tra «area edificabile» (per la quale non è ammesso tale diritto) e «area non edificabile» (con riguardo alla quale esso è viceversa consentito), bensì quella tra aree destinate ad usi «agricoli» e aree destinate, invece, ad «utilizzazione» diversa (ovvero «edilizia, industriale o turistica»), ancorché non edificabili, purché non suscettibili di utilizzazioni economiche per effetto dello sfruttamento agricolo.
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)