Sez. 3, Sentenza n. 4797 del 06/03/2006 (Rv. 587479 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Presupposti - Riferibilità ad area destinata ad uso agricolo - Necessità - Esercitabilità del relativo diritto con riguardo ad aree destinate a rispetto cimiteriale - Esclusione - Fondamento.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE
Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione in materia agraria non è rilevante la contrapposizione tra "area edificabile" (per la quale non è ammesso tale diritto) e "area non edificabile" (con riguardo alla quale esso è viceversa consentito), bensì quella tra aree destinate ad usi "agricoli" e aree destinate, invece, ad "utilizzazione" diversa (ovvero "edilizia, industriale o turistica"). Alla stregua di tale criterio deve escludersi (come nella specie) l'esercitabilità del diritto di prelazione in ordine alle aree destinate a rispetto cimiteriale, atteso che i suoli rientranti in tali zone ed assoggettate al relativo vincolo, ai sensi dell'art. 338 del r.d. n. 1265 del 1934, ancorché non edificabili, sono suscettibili di utilizzazioni economiche dei terreni stessi non coincidenti con lo sfruttamento agricolo dei medesimi (realizzazione di chioschi, infrastrutture per campeggio e turismo, parcheggi e così via).
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST., Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 338
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)