Sez. 5, Sentenza n. 1867 del 30/05/1983 Cc. (dep. 05/07/1983) Rv. 159736 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI - NOZIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI - NOZIONE.*
Un provvedimento giurisdizionale deve ritenersi abnorme, e quindi ricorribile per Cassazione onde rimuoverne gli effetti altrimenti non eliminabili, quando si discosti non solo dalla previsione delle singole norme ma dal sistema organico della legge, tanto da non potersi inquadrare nei poteri di decisione dell'organo che l'ha emesso e da doversi considerare imprevisto ed imprevedibile dal legislatore. (Conf mass n 154946, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)