Sez. 1, Sentenza n. 2837 del 13/12/1995 Ud. (dep. 16/03/1996) Rv. 204093 - 01
Impugnazioni - Inammissibilità - In genere | Motivi nuovi riguardanti capi e punti della decisione diversi da quelli enunciati nell'atto di impugnazione - Inammissibilità - Ragioni.
Impugnazioni - Inammissibilità - In genere
In virtù della disposizione di cui all'art. 585 comma quarto cod. proc. pen., la parte interessata ha la facoltà di illustrare, con nuove argomentazioni, le censure già tempestivamente proposte con l'impugnazione, ma non può enunciarne altre concernenti punti della pronuncia gravata non toccati in precedenza e, perciò, ormai coperti dal giudicato; ciò anche in considerazione del carattere unitario conferito dall'ordinamento processuale vigente all'atto di impugnazione il quale sin dal momento della sua proposizione deve possedere tutti i requisiti indicati dalla legge così come previsto dall'art. 581 cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 585 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)