Sez. 1, Sentenza n. 1607 del 14/02/2000 (Rv. 533804 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ESTINZIONE (PAGAMENTO) | Pagamento del titolo a soggetto non legittimato - Effetto liberatorio - Condizioni - Conversione del titolo con altri titoli di pari importo intestati al medesimo beneficiario originario - Irrilevanza.
TITOLI DI CREDITO - ESTINZIONE (PAGAMENTO)
Il pagamento del titolo di credito in favore del possessore non legittimato sortisce effetto liberatorio solo in assenza di dolo o colpa grave, senza che si possa attribuire diversa portata alla negoziazione del titolo stesso attraverso collegate operazioni di "conversione" o di "sostituzione" del titolo originario con altri, siccome la prima operazione implica di per sè l'estinzione (pagamento) del titolo originario (nella specie, la società A aveva emesso in favore della società B un assegno bancario che era stato presentato da un soggetto per il pagamento; la banca, senza verificare i poteri di negoziazione di quel soggetto, gli aveva consegnato assegni circolari trasferibili per l'ammontare corrispondente a quello dell'originario assegno bancario, intestati alla società B, da quella persona girati a terzi e, quindi, incassati. La società B convenne, allora, in giudizio la banca per il risarcimento del danno da illegittima negoziazione dell'assegno bancario. Il giudice del merito respinse la domanda, rilevando che l'assegno originario non era stato convertito in denaro, bensì in assegni circolari pur sempre intestati alla società B, sicché il relativo importo non era mai uscito dalla disponibilità della stessa. La S.C., enunciando il principio riportato in massima, ha cassato la sentenza).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1992
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)