Sez. 1, Sentenza n. 7658 del 18/08/1997 (Rv. 506828 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE | Principio ex art. 1992, comma secondo, cod. civ. - Applicabilità - Identificazione del portatore dell'assegno - Diligenza della banca - Obbligo - Accertamento del giudice di merito - Sindacabilità in Cassazione - Limiti.
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE
Al pagamento dell'assegno non trasferibile è applicabile il principio di cui all'art. 1992 cod. civ., che rende liberatorio il pagamento eseguito senza dolo o colpa grave a favore di colui che in seguito a diligente identificazione è parso legittimo portatore. L'osservanza dell'obbligo di diligenza va accertata non in base a parametri fissi ed astratti, ma con riferimento al caso concreto e di tale accertamenti deve essere dato conto in motivazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1992, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)