Sez. 2, Sentenza n. 5467 del 12/04/2001 (Rv. 545870 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IMPUGNAZIONI | Ricorso per cassazione senza indicazione specifica delle relative voci - Inammissibilità.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IMPUGNAZIONI
La liquidazione delle spese processuali può essere censurata solo attraverso la specificazione delle voci in ordine alle quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore, perciò la semplice enunciazione di prestazioni che non sarebbero state prese in considerazione senza la possibilità di un raffronto con l'importo liquidato dal giudice, rende la censura inammissibile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 59 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)