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Sez. 3, Sentenza n. 3536 del 24/03/2000 (Rv. 535041 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IMPUGNAZIONI | Ricorso per cassazione per superamento della tariffa massima - Mancata indicazione delle relative voci - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2000-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535041-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IMPUGNAZIONI

La parte che lamenti con ricorso per cassazione l'onerosità della liquidazione delle spese processuali e la violazione della tariffa deve specificare gli errori commessi dal giudice, precisando ciò che ritiene non dovuto o liquidato in eccesso. Pertanto, è inammissibile il ricorso con il quale il ricorrente si limiti a dedurre il puro e semplice superamento della tariffa massima, avendo egli invece l'onere di specificare le voci per le quali vi sarebbe stato tale superamento, in modo da consentire il controllo di legittimità, senza necessità di ulteriori indagini.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)