Sez. 1, Ordinanza n. 1597 del 24/02/1997 Cc. (dep. 05/06/1997) Rv. 207673 - 01
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - RIMESSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Condizioni - Pendenza del processo di merito - Significato - Conseguenze.
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - RIMESSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
Le condizioni per la rimessione devono ritenersi operanti non solo rispetto a quelle attività processuali riconducibili nella categoria del processo vero e proprio, ma anche in tutti i casi nei quali la legge processuale affida al giudice il compito di emettere decisioni corrispondenti all'esercizio della funzione giurisdizionale, anche se non sia stata ancora promossa l'azione penale a norma dell'art. 405 cod. proc. pen. e, quindi, non sia stato ancora instaurato il rapporto inquadrabile nello schema concettuale del processo. Ne consegue che la richiesta di rimessione è ammissibile anche se proposta nella fase di chiusura delle indagini preliminari quando, a seguito della richiesta avanzata dal P.M. a norma dell'art. 408 cod. proc. pen., il giudice per le indagini preliminari è chiamato a decidere se disporre, o non, l'archiviazione, essendo indubbio che, in tale situazione procedimentale, il giudice è investito di poteri decisori, di merito e di carattere processuale, che corrispondono all'esercizio della giurisdizione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 45 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)