Sez. L, Ordinanza n. 24033 del 25/07/2026 (Rv. 679587-01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE | Sentenza riformata in appello - Effetti espansivi esterni - Riforma della sentenza dichiarativa dell’illegittimità del licenziamento - Estensione degli effetti - Obbligo di corrispondere la retribuzione ex art. 2126 c.c. - Sussistenza. LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE - In genere.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE
L'effetto espansivo esterno, ex art. 336, comma 2, c.p.c., della sentenza d'appello che riforma quella dichiarativa della illegittimità del licenziamento, è limitato alle conseguenze che discendono direttamente da tale declaratoria, quali l'obbligo di ripristino del rapporto di lavoro e di corresponsione delle somme liquidate a titolo risarcitorio, ma non si estende agli atti adottati dal datore di lavoro sulla base di un diverso titolo giuridico, rappresentato dalla ricostituzione effettiva del rapporto di lavoro, i quali fanno sorgere l'obbligazione retributiva in senso proprio, quale corrispettivo dell'obbligo di rendere la prestazione, secondo il principio generale dettato dall'art. 2126 c.c., teso ad evitare che la portata retroattiva della pronuncia di riforma rechi ingiustificati arricchimenti del datore di lavoro.
Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)