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Sez. L - , Sentenza n. 21617 del 22/08/2019 (Rv. 655010 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Sentenza dichiarativa dell'illegittimità del licenziamento - Riforma in appello - Somme erogate al lavoratore in esecuzione della sentenza di primo grado - Natura - Ripetibilità dalla data della riforma - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-08-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655010-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE

L'indennità spettante al lavoratore illegittimamente licenziato ha natura esclusivamente risarcitoria del danno subito per l'illegittimo licenziamento, così che, in caso di riforma della sentenza che aveva dichiarato l'illegittimità del recesso, le somme percepite dal lavoratore perdono il loro titolo legittimante - in quanto viene meno l'illecito civile ascritto al datore di lavoro - e debbono essere conseguentemente restituite fin dal momento della riforma.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)