Sez. 5, Sentenza n. 28764 del 23/12/2005 (Rv. 586112 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - DETRAZIONI | Rettifica dell'imponibile IRPEG - ILOR - Detrazione ex art. 6 legge n. 904/1977 - Necessità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - DETRAZIONI
In tema di imposte sui redditi, la deduzione dell'ILOR dall'imponibile IRPEG era possibile anche prima dell'entrata in vigore del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto prevista dall'art. 6 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, che ammise lo scomputo dell'ILOR dal reddito imponibile IRPEG dello stesso periodo di competenza e, cioè, dello stesso esercizio in cui erano stati prodotti i redditi oggetto dell'imposta.
Riferimenti normativi: Legge 16/12/1977 num. 904 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)