Sez. 5, Sentenza n. 1706 del 26/01/2007 (Rv. 595659 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - DETRAZIONI | Rettifica dell'imponibile IRPEG - Maggior ILOR dovuta - Detrazione dall'imponibile - Necessità .
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - DETRAZIONI
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'ILOR dovuta in base al maggior imponibile accertato, ai sensi dell'art. 6, comma primo, della legge 16 dicembre 1977, n. 904, sostanzialmente riprodotto nell'art. 101 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, costituisce sempre un onere interamente deducibile dall'imponibile IRPEG, trattandosi di un costo non collegato alla produzione del reddito.
Riferimenti normativi: Legge 16/12/1977 num. 904 art. 6, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 101
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)