Sez. 1, Sentenza n. 18220 del 22/08/2006 (Rv. 591603 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Espulsione amministrativa - Divieto - Straniero convivente con il coniuge di nazionalità italiana - Convivenza - Portata - Stato di separazione legale o di fatto - Rilevanza ostativa - Limiti - Riconciliazione.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
Ai fini del riconoscimento della sussistenza del divieto di espulsione amministrativa, previsto dall'art. 19, comma 2, lettera c), del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, a beneficio dello straniero convivente con il coniuge di nazionalità italiana, il riconoscimento di tale convivenza, la quale non è presumibile in base all'esistenza del matrimonio e deve essere provata dall'espulso, resta escluso dall'accertamento circa la sussistenza di uno stato di separazione sia legale (giudiziale o consensuale, ex art. 150, secondo comma, cod. civ.), sia di fatto, tale da determinare la cessazione dei rapporti materiali e spirituali alla base della comune organizzazione domestica, ovvero del "consortium vitae". La cessazione dello stato di separazione e dei relativi effetti è integrata solo dalla reale e concreta ripresa degli anzidetti rapporti materiali e spirituali, tale, cioè da possedere i caratteri della riconciliazione, di cui all'art. 157 cod. civ..
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 2 lett. C CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 150 com. 2, Cod. Civ. art. 157
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)