Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17913 del 13/08/2014 (Rv. 632442 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE(I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE | - Determinazione del reddito - Ammortamento degli stampi - Aliquota applicabile - Determinazione - Criterio - Fondamento - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE(I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE
In tema di reddito d'impresa, ai fini dell'individuazione dell'aliquota di ammortamento degli stampi, in mancanza di uno specifico riferimento a tali beni strumentali nella tabella del d.m. 31 dicembre 1998, trova applicazione la regola generale prevista dall'art. 102 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in virtù della quale è possibile dedurre una parte del costo del bene in relazione ai coefficienti stabiliti per categorie di beni omogenei, sicché non può ricorrersi analogicamente alla disciplina concernente altre categorie di imprese, diverse da quella del contribuente. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che ha individuato l'aliquota di ammortamento in quella del venticinque per cento, escludendo quella del dieci per cento prevista per gli impianti in quanto beni non omogenei agli stampi atteso il loro valore molto superiore).
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 102, DM Finanze 31/12/1988
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)