Sez. 5, Sentenza n. 452 del 10/01/2013 (Rv. 624985 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - BENI MATERIALI | Accertamento IRPEG e ILOR - Stampi - Aliquota di ammortamento applicabile - Determinazione - Criterio - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - BENI MATERIALI
In tema di accertamento IRPEG e ILOR, ai fini dell'applicazione dell'"aliquota di ammortamento" dei beni strumentali, gli "stampi" non rientrano tra gli impianti, ma nella "Attrezzatura varia e minuta", in applicazione analogica della Specie l/a, con la conseguenza dell'applicabilità della maggior quota di ammortamento del 25 per cento e non di quella del 10 per cento prevista per gli impianti.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67, DM Finanze 31/12/1988
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)