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Sez. 1, Sentenza n. 430 del 18/03/1969 Ud. (dep. 05/07/1969) Rv. 112126 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE - CONDOTTA DI AIUTO - ESTREMI - FALSE NOTIZIE FORNITE ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SUSSISTENZA DEL REATO.*
Stato
decisa il 1969-03-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/112126-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE - CONDOTTA DI AIUTO - ESTREMI - FALSE NOTIZIE FORNITE ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SUSSISTENZA DEL REATO.*

Nel delitto di favoreggiamento personale il termine 'aiutà ha un significato comprendente nella sua lata accezione la rappresentazione di ogni atteggiamento diretto allo scopo di favorire un'altra persona in modo da eludere le investigazioni. In tale concetto rientra anche il comportamento di chi fornisca consapevolmente false notizie, nel corso di indagini di polizia giudiziaria, necessarie per fuorviare le indagini stesse al fine di escludere la responsabilita del colpevole. (V.106835, anno 1968).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 378 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)