Sez. 1, Sentenza n. 10214 del 16/05/2005 (Rv. 583767 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - IN GENERE | Violazioni al codice della strada - Presupposti per l'emanazione dell'ordinanza - Ingiunzione - Ricorso al Prefetto - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - IN GENERE
L'ordinanza-ingiunzione per il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria è, nel sistema disciplinato dal combinato disposto della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del codice della strada, un provvedimento da adottare non d'ufficio, ma come decisione di un ricorso amministrativo, sicchè l'assenza del ricorso esclude il potere del Prefetto di emanare l'ordinanza (fattispecie relativa a violazione dell'obbligo di assicurazione di un autoveicolo, contestata sia al conducente che al proprietario del veicolo stesso, e nella quale il ricorso avverso il verbale di contestazione era stato proposto dal solo conducente; nell'affermare il succitato principio, la S.C. ha quindi ritenuto che il Prefetto fosse privo del potere di emettere l'ordinanza-ingiunzione per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del proprietario, non ricorrente avverso il verbale)
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Strada art. 203, Cod. Strada art. 204
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)