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Sez. 2, Sentenza n. 10386 del 22/04/2008 (Rv. 602816 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Provvedimento emesso dal prefetto "ex" art. 204 cod. strada - Natura - Decisione di un ricorso amministrativo - Sussistenza - Conseguenze in tema di adottabilità di provvedimenti di revoca o annullamento in sede di autotutela.
Stato
decisa il 2008-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602816-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE

Il provvedimento emesso dal prefetto "ex" art. 204 cod. strada (si tratti di ordinanza sia ingiuntiva del pagamento della sanzione sia di archiviazione degli atti) ha - diversamente dall'ordinanza ingiunzione emessa "ex" art. 18 legge 24 novembre 1981 n. 689 per le violazioni non previste dal codice della strada - natura di provvedimento decisorio su ricorso amministrativo proposto dall'interessato, ai sensi dell'art. 203 cod. strada, avverso il verbale di accertamento dell'illecito. Tale natura, che emerge anche testualmente dalla lettera dell'art. 203 cod. strada che parla espressamente di "ricorso al prefetto", esclude che possano essere adottati provvedimenti di revoca o di annullamento di ufficio in via di autotutela.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Strada art. 203, Cod. Strada art. 204

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)