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Sez. 1, Sentenza n. 2051 del 25/07/1964 (Rv. 302980 - 01)

MANDATO - ESTINZIONE - CAUSE - PER MORTE O INCAPACITA DEL MANDANTE - MANDATO NELL'INTERESSE DEL MANDATARIO O DI TERZI - INCAPACITA DEL MANDANTE - IRRILEVANZA - FALLIMENTO DEL MANDANTE - ESTINZIONE DEL MANDATO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1964-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/302980-01

MANDATO - ESTINZIONE - CAUSE - PER MORTE O INCAPACITA DEL MANDANTE - MANDATO NELL'INTERESSE DEL MANDATARIO O DI TERZI - INCAPACITA DEL MANDANTE - IRRILEVANZA - FALLIMENTO DEL MANDANTE - ESTINZIONE DEL MANDATO - ESCLUSIONE.*

Il mandato conferito anche nell'interesse del mandatario del terzo non si estingue per le perdite di capacita del mandante (art.1723 cod. civ.) in quanto, appartenendo l'affare anche al mandatario o al terzo, deve intendersi che esso mandante abbia voluto attribuire al mandato conferito in efficacia non limitata nel tempo, ma collegato al compimento dell'affare di comune interesse. Pertanto, l'Estinzione del mandato per fallimento del mandante si verifica solo nel caso di mandato vero e proprio, e non anche nel caso di mandato nell'interesse del mandatario o di terzi, nella quale ultima ipotesi deve valere il principio stabilito dal capoverso dell'art. 1723 cod.civ. (Conf 3284/59; contra 3032/33).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1723

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)