Sez. U - , Sentenza n. 23601 del 09/10/2017 (Rv. 645468 - 02)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE | Locazione immobiliare ad uso non abitativo - Patto occulto di maggiorazione del canone – Nullità insanabile – Sussistenza – Nullità dell’intero rapporto – Esclusione.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE
E’ nullo il patto con il quale le parti di un contratto di locazione di immobili ad uso non abitativo concordino occultamente un canone superiore a quello dichiarato; tale nullità “vitiatur sed non vitiat”, con la conseguenza che il solo patto di maggiorazione del canone risulterà insanabilmente nullo, a prescindere dall’avvenuta registrazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1339, Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 1423, Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 346 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)