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Sez. 3, Sentenza n. 8378 del 13/10/1994 (Rv. 488082 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - INADEMPIMENTO - IN GENERE | Affittuario - Obbligo di provvedere alla conservazione ed alle opere di ordinaria manutenzione del fondo - Violazione - Eccezione di inadempimento per le mancate riparazioni straordinarie del concedente - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1994-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488082-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - INADEMPIMENTO - IN GENERE

Non esistendo corrispondenza tra l'obbligo, a carico dell'affittuario, di provvedere alla conservazione ed alle opere di ordinaria manutenzione del fondo e quello, a carico del concedente, di provvedere alle riparazioni straordinarie, l'affittuario non può avvalersi dell'eccezione "inadimplenti non est adimplendum" per giustificare la violazione, da parte sua, del detto obbligo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)