Sez. 3, Sentenza n. 11054 del 06/05/2008 (Rv. 602930 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE | Affitto di fondo rustico in cui realizzare, a cura dell'affittuario, interventi di riforestazione produttiva - Contratto di affitto di fondo rustico soggetto alla disciplina di cui alla legge n. 203 del 1982 - Configurabilità - Affittuario identificantesi con società a responsabilità limitata - Affitto a conduttore non coltivatore diretto - Ammissibilità - Normativa applicabile - Obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria del fondo e delle relative attrezzature - A carico dell'affittuario - Sussistenza - Fondamento.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE
Costituisce contratto di affitto di fondo rustico soggetto alla disciplina di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203 l'affitto di un fondo da destinare a colture forestali da realizzare a cura del solo affittuario, ancorché, eventualmente, con la concessione di contributi in conto capitale a carico dello Stato. Nel caso in cui l'affittuario sia una società a responsabilità limitata, il rapporto rientra nella previsione di cui agli artt. 22 e seguenti della suddetta legge e, in particolare, ai sensi dell'art. 23 della stessa, a tale contratto si applica, tra gli altri, l'art. 5 della medesima legge, dal quale si evince che grava sull'affittuario e non sul concedente l'onere della manutenzione ordinaria del fondo e delle relative attrezzature.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 22, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)