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Sez. L, Sentenza n. 4401 del 13/05/1987 (Rv. 453133 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - INDEBITO - RESTITUZIONE DELL'IMPORTO - OBBLIGO DELL'INPS - SUSSISTENZA - INTERESSI MORATORI EX ART. 2033 COD. CIV. DECORRENZA DALLA DOMANDA GIUDIZIALE - ERRORE SCUSABILE DELL'ACCIPIENS - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - INDEBITO OGGETTIVO - CONFIGURABILITÀ - DEROGA EX ART. 8 D.P.R. N. 818 DEL 1957 - INSUSSISTENZA - CARATTERE ECCEZIONALE DI DETTA DISPOSIZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
Stato
decisa il 1987-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453133-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - INDEBITO - RESTITUZIONE DELL'IMPORTO - OBBLIGO DELL'INPS - SUSSISTENZA - INTERESSI MORATORI EX ART. 2033 COD. CIV. DECORRENZA DALLA DOMANDA GIUDIZIALE - ERRORE SCUSABILE DELL'ACCIPIENS - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - INDEBITO OGGETTIVO - CONFIGURABILITÀ - DEROGA EX ART. 8 D.P.R. N. 818 DEL 1957 - INSUSSISTENZA - CARATTERE ECCEZIONALE DI DETTA DISPOSIZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE.*

Con riguardo a contributi previdenziali ed assicurativi indebitamente versati dal datore di lavoro, a carico dell'INPS, tenuto alla relativa restituzione, decorrono sul corrispettivo importo gli interessi moratori dalla domanda giudiziale, secondo la generale disciplina posta dall'art. 2033 cod. civ., non essendo richiesto l'ulteriore requisito dell'errore scusabile dell'accipiens, trattandosi di indebito oggettivo, senza che tale disciplina generale possa ritenersi derogata dall'art. 8 d.P.R. 26 aprile 1957 (sul riordino delle pensioni dell'Assicurazione obbligatoria per i.V.S.), atteso che tale norma non detta alcuna specifica disposizione in ordine agli interessi, ma prevede un'eccezionale sanatoria della diversa fattispecie dei contributi versati in eccedenza rispetto alle risultanze delle tabelle. (V 6053/84, mass n 437713).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., DPR 26/04/1957 num. 818 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)